Che cosa è il Permesso di Costruire a Roma
Il permesso di costruire, è stato introdotto nell’ordinamento nazionale dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che ha sostituito il precedente istituto della concessione edilizia di cui alla legge 10/77 (cosiddetta Legge Bucalossi) e della licenza edilizia di cui alla legge 1150/42 art. 31.
Chi può fare la richiesta
Il permesso di costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarità ad effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate e – generalmente – è soggetto al pagamento di oneri concessori (analogamente al precedente istituto della concessione edilizia).
Dove si presenta la richiesta
La domanda per l’ottenimento del permesso va presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia di Roma (S.U.E. di Roma), Viale della Civiltà del Lavoro 10, corredata dalla documentazione tecnica necessaria.
Silenzio assenso al permesso di costruire
Sulla Gazzetta Ufficiale 160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 106/2011 che ha convertito, con modificazioni, il cosiddetto “decreto Sviluppo” D.L. 70/2011, che ha introdotto il ‘silenzio-assenso’ per il rilascio del permesso di costruire.
Lo Sportello unico, ricevuta la richiesta di permesso, deve nominare entro 10 giorni il responsabile del procedimento il quale, nell’arco di massimo 60 giorni, deve concludere l’istruttoria (valutare, cioè, la conformità del progetto alle varie normative vigenti e verificare la documentazione allegata). Una volta proposto il provvedimento, se l’esito è favorevole, il responsabile ha 30 giorni di tempo per attuarlo; trascorsi questi termini, il permesso di costruire viene comunque rilasciato in virtù del silenzio-assenso. Tale meccanismo non si attua solo nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali.
(Fonte Sito comune di Roma)